REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REGIONE SICILIANA
|
PARTE PRIMA |
PALERMO
- VENERDÌ 31 OTTOBRE 2008 - N. 50 |
SI
PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
LEGGE 29 ottobre 2008, n. 11.
Interventi in favore dello svolgimento dell'attività sportiva connessa all'esercizio
del gioco del golf.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni in favore dello svolgimento dell'attività sportiva connessa
all'esercizio del gioco del golf
1. Sono campi da golf, ai fini dell'applicazione del presente articolo, i
luoghi opportunamente conformati ed attrezzati per lo svolgimento dell'attività
sportiva connessa all'esercizio del gioco del golf.
2. Sono interventi previsti per la realizzazione di campi da golf: gli
sbancamenti, la modellazione dei terreni, i drenaggi, gli impianti di irrigazione, la formazione del manto erboso, la
formazione del green, tee e bunker e di laghetti artificiali.
3. Gli interventi di cui al comma 2 non costituiscono costruzioni ai
sensi e per gli effetti della lettera a) del primo comma dell'articolo 15 della
legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, a cui rimane comunque assoggettato
qualunque manufatto che comporti nuova volumetria o alterazione di quella
esistente. I medesimi interventi non possono essere eseguiti nelle zone
"A" dei parchi e delle riserve naturali.
4. Non costituiscono altresì costruzioni le viabilità di servizio ed accesso alle piste, le zone di rispetto alle stesse, i
muretti e le recinzioni del territorio a tutela dello stesso campo.
5. Fatti salvi gli interventi di cui al comma 2, il presente articolo non
si applica alle opere che per dimensioni e caratteristiche strutturali
rappresentino opere di trasformazione edilizia ed urbanistica per le quali la
normativa regionale richieda apposita autorizzazione o concessione.
6. La realizzazione di campi da golf, come definiti al comma 1, è
subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del comune in cui l'opera
ricada, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e
successive modifiche ed integrazioni.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 6, ove
occorra il parere di altri enti istituzionalmente competenti, il comune indice
una Conferenza di servizi per acquisire tutte le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e assensi comunque
denominati, necessari alla realizzazione dei lavori.
8. Ai lavori della Conferenza di servizi di cui al comma 7 partecipano in
qualità di componenti tutti i responsabili degli uffici degli enti pubblici
delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, sulla base della natura
dell'opera prevista.
9. Ai fini dell'organizzazione dei lavori della Conferenza di servizi, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 2
agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
10. Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a
vincolo paesaggistico o a vincolo idrogeologico o che comportino riduzioni di
superfici boscate o che ricadano in siti di importanza comunitaria (SIC), in
zone di protezione speciale (ZPS) o in zone di speciale conservazione (ZSC),
nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di
incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura
ambientale, con particolare riferimento all'uso delle acque freatiche per la
irrigazione dei campi erbosi, alla Conferenza di servizi indetta dal comune si
applicano le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 7 bis della
legge n. 109/1994, come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale n.
7/2002 e successive modifiche e integrazioni.
11. Il parere della Conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli
effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi
consultivi, monocratici o collegiali, e di uffici regionali competenti in
materia. Il parere favorevole della Conferenza di servizi costituisce approvazione
del progetto.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione siciliana.
Palermo, 29 ottobre 2008.
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LOMBARDO |
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Assessore regionale per il territorio e l'ambiente |
SORBELLO |
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Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti |
BUFARDECI |
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art.
10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono
evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 3:
L'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, recante
"Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia.", così
dispone:
"Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione
delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti
prescrizioni:
a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia;
entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta
fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza
alterazione dei volumi già realizzati;
b) entro la profondità di metri 500 a partire dalla battigia
l'indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 0,75 mc/mq;
c) nella fascia compresa fra i 500 ed i 1.000 metri dalla battigia
l'indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 1,50 mc/mq;
d) le costruzioni, tranne quelle direttamente destinate alla
regolazione del flusso delle acque, debbono arretrarsi di metri 100 dalla
battigia dei laghi misurata nella configurazione di massimo invaso;
e) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200 dal limite dei
boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici.
Nell'ambito del territorio della Regione non è applicabile la
disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967,
n. 765.".
Nota all'art. 1, comma 6:
L'art. 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, recante "Nuove norme
in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino
urbanistico e sanatoria delle opere abusive.", così dispone:
"Opere da eseguire previa autorizzazione. - L'autorizzazione
del sindaco sostituisce la concessione per gli interventi di manutenzione
straordinaria e di restauro conservativo, così come definiti dall'art. 20 della
legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, per le opere costituenti pertinenze o
impianti tecnologici al servizio di edifici già
esistenti, per l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione adibiti ad
uso non abitativo, per le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o
esposizioni di merci a cielo libero, per le demolizioni, per l'escavazione di
pozzi e per le strutture ad essi connesse, per la costruzione di recinzioni,
con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui all'art. 6, per la
costruzione di strade interpoderali o vicinali, nonché per i rinterri e gli
scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere.
Le autorizzazioni, fatta eccezione per le opere da eseguire in edifici gravati
dai vincoli delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e
successive modifiche ed integrazioni, sono rilasciate dal
sindaco sentiti i pareri dell'ufficio tecnico comunale e dello ufficiale
sanitario, fermi restando eventuali altri pareri o nulla osta richiesti dalle
norme vigenti.
L'istanza per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire
i lavori si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di
sessanta giorni dalla presentazione della stessa. In tal caso il richiedente
può dare corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio.
L'autorizzazione non comporta gli oneri previsti dall'art. 3 della legge 28
gennaio 1977, n. 10.".
Nota all'art. 1, comma 9:
L'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'art. 4
della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori
pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.", così dispone:
"Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica
amministrazione. - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione
di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori
pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Nominano altresì un responsabile unico del procedimento per le
opere di manutenzione ordinaria escluse dal programma triennale di cui
al comma 3 dell'articolo 14.
2. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori
per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista
o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata
in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di
qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione della difesa, in
considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo
di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del
procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo:
progettazione, affidamento ed esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e
informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori
pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di
prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto e
razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni,
impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera
disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione
i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del
processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di
controllo di sua competenza.
4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile
del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le
responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute
e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori,
previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata
in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del
direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora
l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze
accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali
in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal
dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i
compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono
essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle
società di cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie
competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico
adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
6. Qualora si renda necessaria l'azione
integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali,
l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del
procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
7. Qualora alla Conferenza di servizi, convocata ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, il rappresentante di
un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di
adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza è riconvocata per una sola
volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e
decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni
invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti
intervenuti.
8. (Comma abrogato).
9. (Comma abrogato).
10. (Comma abrogato).
11. (Comma abrogato).
12. (Comma abrogato).
13. (Comma abrogato).
14. (Comma abrogato).
15. (Comma non recepito).".
Nota all'art. 1, comma 10:
L'art. 7bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come introdotto dall'art. 5
della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 recante "Norme in materia di
opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di
servizi e nei settori esclusi.", così dispone:
"Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e Commissione
regionale dei lavori pubblici.
1. Per tutti i lavori pubblici il cui importo
complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il parere sui
progetti in linea tecnica è espresso dal responsabile del procedimento.
2. I pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia
comunitaria e fino a tre volte il medesimo importo vengono resi dalla
Conferenza speciale di servizi che è convocata con le modalità e l'osservanza
delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 7 dall'ingegnere capo del Genio
civile competente per territorio, sulla base del progetto definitivo o
esecutivo delle opere inviato dal responsabile del procedimento. Si intende ingegnere capo del Genio civile competente per
territorio quello della provincia in cui ricade l'opera o la maggiore
estensione della stessa. Il voto del presidente in caso di parità determina la
maggioranza.
3. La Conferenza speciale di servizi acquisisce tutte
le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e
assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo
parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di
amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici
regionali in materia di opere pubbliche.
4. Il parere favorevole della Conferenza speciale di servizi costituisce
approvazione in linea tecnica del progetto di cui al comma 2.
5. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano:
a) l'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, in
qualità di presidente;
b) il responsabile del procedimento;
c) i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati
delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, in qualità di componenti;
d) un dirigente dell'ufficio del Genio civile.
6. Le funzioni di segretario della Conferenza speciale di servizi sono
svolte da un dirigente dell'ufficio del Genio civile.
7. L'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, qualora
ne ravvisi la necessità, può avvalersi di non più di cinque consulenti
tecnico-giuridici scelti tra liberi professionisti di comprovata esperienza o
docenti universitari.
8. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sono
determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento, per i
partecipanti ed i consulenti della Conferenza speciale di servizi.
9. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano, altresì,
per l'acquisizione degli assensi di competenza, i responsabili di enti e/o
società private proprietari di immobili e/o infrastrutture interessati dalla
realizzazione degli interventi previsti in progetto.
10. I pareri sui progetti di importo superiore a tre volte la soglia
comunitaria sono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici, di
seguito denominata Commissione regionale, istituita quale organo tecnico
consultivo della Regione. La Commissione regionale esprime anche il parere nei
casi di appalto-concorso di cui al comma 4 dell'articolo
20.
11. La Commissione regionale svolge attività di consulenza tecnica per la
Regione e, per consulenze di particolare complessità, su
richiesta degli altri enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2.
12. Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di
autorizzazione e di finanziamento per l'esecuzione di lavori pubblici di cui al
comma 10, il responsabile del procedimento, o il soggetto privato attuatore di
interventi, richiede la convocazione della Commissione regionale, alla quale
partecipano tutti i soggetti competenti al rilascio di intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati
previsti dalla normativa vigente, nonché il responsabile del procedimento.
13. Il parere della Commissione regionale, da rendersi su progetti
definitivi o esecutivi ai sensi dell'articolo 16, sostituisce, a tutti gli
effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi
consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di opere
pubbliche.
14. La Commissione regionale assume i provvedimenti di competenza con
l'osservanza delle procedure di cui al comma 7
dell'articolo 7. Il voto del presidente della Commissione regionale, in caso di
parità, determina la maggioranza.
15. La Commissione regionale è composta dal dirigente generale del
Dipartimento regionale dei lavori pubblici, dall'Ispettore tecnico,
dall'Ispettore tecnico regionale, dall'avvocato generale della Regione,
dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinque
consulenti tecnico-giuridici designati dall'Assessore regionale per i lavori
pubblici.
16. L'Assessore regionale per i lavori pubblici designa altresì il
presidente della Commissione tra i dirigenti generali degli ispettorati
tecnici, cui è attribuito il potere di convocazione della Commissione regionale
dei lavori pubblici con le modalità di cui al comma 7
dell'articolo 7.
17. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da
un dirigente tecnico del dipartimento cui è affidata la presidenza.
18. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sono
determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento
relativamente ai componenti ed ai consulenti della Commissione regionale.
19. Per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici
si applicano le procedure previste per la Conferenza speciale di servizi.
20. Nel caso di opere e interventi sottoposti a procedura di valutazione
di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4
della direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, partecipa alla
Conferenza speciale o alla Commissione regionale l'autorità competente in
materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 91 della
legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
21. Nel caso di opere ed interventi ricadenti in
zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che
comportino riduzione di superfici boscate, che ricadono in parchi e riserve naturali
ed in siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, nonché nel
caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale,
ovvero la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a
preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza speciale di
servizi o la Commissione regionale si esprimono sul progetto preliminare, al
fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di
presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente.
22. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro in termini di competenza e
di 100 migliaia di euro in termini di cassa.
23. All'onere di cui al comma 22 si provvede in termini di competenza con
parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, codice 1001) ed
in termini di cassa con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.1 (capitolo
215711).
24. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 100
migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB
4.2.1.5.2 (capitolo 215704).".
LAVORI PREPARATORI
D.D.L. n. 122
"Interventi in favore dello svolgimento dell'attività sportiva connessa
all'esercizio del gioco del golf".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Adamo il 10 luglio
2008.
D.D.L. n. 171
"Disposizioni in favore dello svolgimento dell'attività sportiva connessa
all'esercizio del gioco del golf".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Mancuso il 31 luglio 2008.
Trasmessi alla Commissione "Ambiente e territorio" (IV)
rispettivamente il 18 luglio 2008 e l'1 agosto 2008.
Abbinati dalla Commissione nella seduta n. 6 del 5 agosto 2008.
Esaminati dalla Commissione nelle sedute n. 6 del 5 agosto 2008, n. 7 del 6
agosto 2008, n. 8 del 16 settembre 2008, n. 9 del 25 settembre 2008.
Deliberato l'invio del testo coordinato al Comitato per la qualità della
legislazione nella seduta n. 8 del 16 settembre 2008.
Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 8
del 24 settembre 2008.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 9 del 25 settembre 2008.
Relatore: Mancuso.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 28 del 7 ottobre 2008, n. 29 dell'8
ottobre 2008 e n. 31 del 9 ottobre 2008.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 32 del 21 ottobre 2008.
(2008.44.3053)104